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Domande e risposte
Il Nuovo Decreto Disabilità
A partire da 30 giugno 2024 entrano in vigore le novità introdotte dal decreto n. 62 2024, denominato Decreto Disabilità, l'ultimo decreto attuativo della legge delega in materia di disabilità (L. n. 227/2021) che, approvato definitivamente dal Governo ad aprile 2024 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 maggio 2024, introduce importanti elementi di novità nell’ambito della Legge 104 del 1992; il principale riferimento normativo in materia di disabilità e invalidità.
Scopriamo insieme le principali novità introdotte dal nuovo Decreto, costituito da 35 articoli, rispetto alla Legge 104 del 1992.
Le scelte lessicali
Dato che le parole contano, il cambiamento nella legge varata dal Ministro per la Disabilità, Alessandra Locatelli, comincia dalla definizione di disabilità che sostituisce l’obsoleta espressione “handicap” con “condizione di disabilità” e, di conseguenza, muta tutte le locuzioni collegate con la nuova terminologia. La legge, intitolata: “Definizione della condizione di disabilità, valutazione di base e altri aspetti”, qualifica la disabilità come una “persistente compromissione fisica, mentale, intellettuale o neurosviluppo sensoriale che, interagendo con diverse barriere, può ostacolare la piena e effettiva partecipazione negli ambiti della vita su parità con gli altri”, riconoscendone anche una possibile evoluzione nel tempo.
Gli obiettivi della riforma
Rispetto alla Legge 104 del 1992, il decreto n. 62 mira a:
- Semplificare le procedure di riconoscimento dell’invalidità – Valutazione di base
- Migliorare le procedure di valutazione delle condizioni di disabilità personalizzandole – Valutazione multidimensionale
- Aumentare l’integrazione sociale e lavorativa delle persone con disabilità – Accomodamento Ragionevole
In altre parole, il nuovo decreto ridefinisce la condizione di disabilità, rinnova e personalizza le procedure di accertamento delle varie forme di disabilità e, con la fase di sperimentazione del 2025, intende promuovere la valutazione multidimensionale per l'elaborazione e l'attuazione del
Progetto di Vita Individuale e Personalizzato.
Le modifiche rispetto alla Legge 104 del 1992
Alcuni cambiamenti introdotti dal nuovo decreto, rispetto al testo di legge originario, riguardano l’articolo 3, relativo alla definizione degli aventi diritto alle agevolazioni previste.
In particolare, i cambiamenti risiedono nei primi tre commi e sono i seguenti:
- Articolo 3, comma 1: la nuova definizione di persona con disabilità include chi presenta problematiche durature che, interagendo con barriere di diversa natura, possono ostacolare la partecipazione piena ed effettiva nei contesti di vita, accertate attraverso la valutazione di base;
- Articolo 3, comma 2: la persona con disabilità ha diritto a prestazioni in relazione alla necessità di sostegno, lieve o medio, e intensivo, di livello elevato o molto elevato, individuate tramite la valutazione di base;
- Articolo 3, comma 3: qualora la minorazione riduca l'autonomia personale rendendo necessario un intervento assistenziale permanente, il sostegno è intensivo e determina priorità negli interventi dei servizi pubblici.
Il supporto erogato viene calibrato alle esigenze individuali della persona e, soprattutto, la nuova definizione, richiamando la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità è rivoluzionaria per il suo considerare la persona con disabilità non solo in termini medici ma anche umani, in base ai sostegni necessari alla sua realizzazione personale. In particolare, dal 1° gennaio 2025 verranno adottati come riferimenti la classificazione internazionale delle malattie (lCD) dell’Organizzazione mondiale della sanità e la classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF), che, insieme, forniscono un quadro più ampio e significativo della salute delle persone.
Per una maggior integrazione e sostegno
La riforma intende, da una parte, offrire alle persone disabili una maggiore integrazione sociale e autonomia; dall’altra, garantire loro tutto il sostegno necessario. Per questo la norma si rivolge tanto ai soggetti con disabilità, quanto ai loro conviventi e familiari.
Premesso che la condizione di disabilità è diversa da quella di
invalidità civile che implica altre agevolazioni e benefici fiscali, l’articolo 3 al comma 1 definisce persona diversamente abile chi presenta un deficit a livello fisico, psichico e/o sensoriale, in modo stabile e progressivo, tale da causare difficoltà nell’apprendimento, nelle relazioni o nell’integrazione lavorativa, che provocano l’emarginazione o l'esclusione sociale dell’individuo. Mentre, il comma 4 estende tutte le specificazioni precedenti anche ai cittadini stranieri, agli apolidi, ai residenti e a chi ha domicilio, o stabile dimora, nel territorio nazionale.
Disabilità: le novità nella valutazione
In materia di valutazione il Decreto Disabilità con il concetto di valutazione multidimensionale, va oltre l’aspetto medico, introducendo una visione più ampia che include gli aspetti psicologici, sociali, relazionali e ambientali legati alla disabilità. Tale valutazione mira a valorizzare le capacità residue dell’individuo per potenziarne l’autonomia e l’indipendenza.
Valutazione di Base
Secondo il nuovo decreto la condizione di disabilità deve essere accertata tramite una valutazione di base svolta, da una commissione di esperti, in un'unica visita collegiale; Il processo di valutazione si conclude entro 90 giorni dalla ricezione del certificato medico introduttivo, con tempistiche ridotte per patologie oncologiche (15 giorni) e minori (30 giorni).
Il decreto 62 prevede, inoltre, l'eliminazione delle visite di rivedibilità per semplificare il sistema di accertamento dell'invalidità civile.
Prima del nuovo decreto l’iter per ottenere il riconoscimento della disabilità era molto più lungo e laborioso. Il primo passo consisteva nell’ottenere ottenere un certificato dal proprio medico curante da inoltrare poi, con tutta la documentazione sanitaria, al patronato, all'INPS o al Contact Center, per attendere così l’accertamento dei risultati sanitari da parte del medico. Oggi invece, il Riconoscimento della condizione di disabilità diventa più snello, perché unitario e unificato.
Il certificato di disabilità può essere richiesto sia dal soggetto disabile, sia dai suoi famigliari e parenti più stretti, come genitori, sia adottivi che affidatari; coniuge e gli altri che rientrano nel 3° grado di parentela, chiamati a subentrare anche nel caso in cui i genitori o il coniuge abbiano superato il 65° anno di età o siano invalidi, mancanti o deceduti.
Riconoscimento della Condizione di Disabilità
Dal 1° gennaio 2026, la gestione del procedimento unitario e unificato per la valutazione di base sarà esclusiva competenza dell'INPS, tramite le Unità Valutative di Base e sarà attivato da un certificato medico introduttivo. Le commissioni per l'accertamento della disabilità saranno composte da medici e professionisti sanitari con specifiche competenze in materia di disabilità, inerenti non solo e strettamente all’ambito medico ma anche a quello psichico e sociale per fare una valutazione esaustiva e completa anche di tutte le possibili problematiche e ripercussioni a livello sociale e lavorativo della persona. Il risultato della valutazione sarà un certificato senza scadenze temporali che verrà inserito nel fascicolo elettronico del paziente.
Tale certificato indicherà anche il tenore della disabilità e il supporto richiesto e, qualora fossero necessarie delle revisioni ne specificherà le tempistiche.
Lo scopo della riforma, con l’introduzione di una valutazione unica, è quello di snellire e sburocratizzare i processi al fine di velocizzarli e circoscriverli in limiti di tempo prestabiliti.
Il Progetto di Vita
Sicuramente, tra le novità principali introdotte dal Decreto Disabilità rientra il Progetto di Vita Individuale, Personalizzato e Partecipato. Una novità fondamentale che consente alla persona con disabilità di essere coinvolta direttamente nella definizione di un proprio progetto di vita, da cui precedentemente era pressoché esclusa. Infatti, fino ad oggi, qualità e modalità di vita della persona con disabilità venivano decise in base ai sostegni disponibili, e non il contrario. Anche in relazione a scelte dirimenti, come dove e con chi vivere, il diretto interessato non aveva voce in capitolo.
Ora, grazie al Progetto di Vita, la persona con disabilità viene messa in primo piano, con il diritto di scegliere. Si tratta, dunque, una misura con cui si intende supportare la persona nella realizzazione dei propri obiettivi, migliorandone le condizioni di vita e favorendone l’inclusione sociale e lavorativa. Dopo aver terminato il processo di valutazione di base la commissione comunicherà alla persona interessata la possibilità di sviluppare questo progetto. Chiaramente, il Progetto di Vita è un diritto e non un obbligo, inoltre, possiede una natura dinamica che potrebbe essere modificata nel tempo dai suoi autori e può riguardare tutte le sfere di vita dell’interessato.
L’introduzione dell’Accomodamento Ragionevole
Per eliminare o ridurre le barriere che ancora impediscono alle persone con disabilità di partecipare pienamente alla vita sociale, economica, culturale e politica del Paese, il Decreto Disabilità introduce il concetto di Accomodamento Ragionevole. Tale concetto, sancito anche dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia, obbliga gli Stati membri a adottare misure appropriate per garantire l'uguaglianza di opportunità e la non discriminazione.
Al fine di agevolare l’applicazione dell’Accomodamento Ragionevole la Commissione europea ha pubblicato un documento di linee guida, in inglese, intitolato “Reasonable accommodation at work. Guidance and good practices” (Accomodamento ragionevole sul lavoro. Orientamenti e buone pratiche).
Quindi, per garantire una maggiore tutela dei diritti delle persone con disabilità, nel decreto l’Accomodamento Ragionevole è introdotto ai sensi dell'articolo 5-bis della Legge 104/1992, con entrata in vigore il 30 giugno 2024. Lo stesso prevede una fase di sperimentazione nel 2025 volta a testare le disposizioni sulle nuove modalità della valutazione di base e multidimensionale su un campione della popolazione. La sperimentazione avrà luogo in 9 Province: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste, individuate dal Ministero della Salute, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Come anticipato, l’Accomodamento Ragionevole è un concetto fondamentale che inerisce tutte le modifiche e gli adattamenti necessari e appropriati, che non comportino oneri sproporzionati o eccessivi, per far sì che le persone con disabilità possano godere e esercitare, su base di uguaglianza con gli altri, tutti i diritti umani e le libertà fondamentali.
In altre parole, rientrano nell’area dell'accomodamento ragionevole:
- Modifiche Ambientali: adattamenti fisici negli edifici, come rampe, ascensori, bagni accessibili e adeguamenti negli spazi di lavoro o studio, essenziali soprattutto in un Paese come il nostro che annovera numerose strutture storiche, quindi non attrezzate all’origine per questo genere di necessità;
- Modifiche Procedurali: cambiamenti nelle procedure e nei regolamenti per facilitare l'accesso ai servizi, come la possibilità di utilizzare assistenti personali, interpreti o ausili tecnologici;
- Modifiche nei Tempi e nei Metodi di Lavoro o Studio: flessibilità negli orari, telelavoro, part-time, pause aggiuntive e modificazioni nelle modalità di esecuzione delle attività lavorative o didattiche;
- Ausili Tecnologici: fornitura di dispositivi tecnologici e software che favoriscono l'accesso all'informazione e alla comunicazione per persone con disabilità sensoriali o cognitive;
- Formazione e Sensibilizzazione: programmi di formazione per il personale e campagne di sensibilizzazione per promuovere la comprensione e l'inclusione delle persone con disabilità.
Una Cabina di Regia per i LEP
Il Decreto Disabilità si affianca ad un altro provvedimento essenziale per la sua attuazione, ovvero l’istituzione di una Cabina di Regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per definire i Livelli Essenziali di Prestazione (LEP) a favore delle persone con disabilità.
Tale organo, composto da rappresentanti istituzionali e del terzo settore, si occuperà di:
- Identificare i LEP per le persone con disabilità e proporre delle linee guida a riguardo;
- Comprendere negli stessi anche i provvedimenti necessari all’attuazione del Progetto di Vita;
- Coordinare i LEP con i LEA e garantirne la piena attuazione.
Altre novità
Tra le altre novità introdotte dal Decreto vi sono nuove indennità di accompagnamento e di frequenza per le persone con disabilità grave; il potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare e di sostegno all’autonomia; misure per favorire l’inserimento lavorativo e l’inclusione scolastica.
Chiaramente, l’effettiva attuazione delle modifiche previste dal Decreto disabilità dipenderà dalla cooperazione tra Governo, Regioni ed enti locali e dall’emanazione dei relativi decreti ministeriali necessari. La fase di sperimentazione, lungo tutto il 2025, sarà essenziale per capire il reale impatto della riforma sulla vita quotidiana delle persone ed apportare modifiche e correttivi ove necessario.
Legge 104: i benefici economici
Come si evince da questa panoramica le modifiche alla legge 104 lasciano sostanzialmente invariata tutta la parte riguardante i benefici che comprendo: l’assegno ordinario di invalidità; la pensione di invalidità e l’assegno di accompagnamento; contributo per i genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili.
Oltre alle agevolazioni fiscali e ad altri benefici economici come detrazioni e riduzioni.
In particolare, l’articolo 3 al comma 3 sancisce le agevolazioni fiscali in riferimento a:
- Acquisto di veicoli nuovi o usati;
- Acquisto di mezzi d’ausilio;
- Acquisto di mezzi tecnici ed informatici;
- Spese per l’assistenza personale, domestica e specifica;
- Detrazione per familiari a carico di disabili;
- Eliminazione delle barriere architettonica presenti nella residenza;
- Imposta sulle successioni e donazioni.
Acquisto di un nuovo veicolo
L’acquisto di un nuovo veicolo prevede un’applicazione dell’IVA al 4%, invece del consueto 22%, ed una detrazione IRPEF del 19%, su una spesa di acquisto di almeno 18.075,99 Euro. Il disabile è poi esente sia dal pagamento del bollo auto presso l’Ufficio Tributi della Regione, sia delle tasse di trascrizione. Le restrizioni sul veicolo riguardano l’acquisto effettuato nel corso di quattro anni, veicoli nuovi o usati, con una cilindrata di 2000 cc, per i veicoli con motore a benzina, e fino a 2800 cc per i veicoli con motore a diesel, quindi autovetture, autocaravan, motoveicoli per il trasporto promiscuo, motoveicoli e autoveicoli specifici, motocarrozzette.
Acquisto di mezzi d’ausilio
Per mezzi di ausilio si intendono tutti i dispositivi volti a facilitare la vita della persona disabile. Anche nel caso dell’acquisto di ausili, l’IVA viene agevolata al 4% e, solo in alcuni casi, viene applicata una detrazione IRPEF del 19% al costo dell’apparecchio.
Incentivi per l’acquisto di mezzi tecnici ed informatici
L’agevolazione fiscale è prevista anche sull’acquisto di tutti i device tecnologici volti a semplificare e ad agevolare la vita della persona disabile, anche in relazione ai nuovi principi su cui si basa la legge, quindi al Progetto di Vita e all’Accomodamento Ragionevole.
Contributi per l’assistenza personale
Le persone con disabilità possono ricevere contributi economici destinati a coprire i costi dell’assistenza personale, necessaria per garantire una maggiore autonomia nella vita quotidiana.
Detrazione per familiari a carico di disabili
I genitori che hanno a carico fiscale i figli portatori di handicap possono ricevere detrazioni IRPEF se il reddito complessivo non supera il limite di 95.000 euro annui. L’importo della detrazione però può variare in base all’età del figlio.
Imposta sulle successioni e donazioni
Per quanto riguarda le successioni e le donazioni, è prevista una franchigia di 1.500.000 euro sulla tassa sulle donazioni e sulle successioni. Il portatore di handicap grave deve provvedere al pagamento di tale imposta solo per la parte di valore che supera la cifra del milione e mezzo di euro.
Altre agevolazioni
A seconda del comune di residenza le persone disabili possono usufruire di altre agevolazioni, quindi per conoscerle nel dettaglio è consigliabile rivolgersi al comune stesso.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Domande e risposte
Come cambia la nuova Legge 104?
Modifica sostanzialmente la definizione di "persona con disabilità" e delle procedure per l'assegnazione dei sostegni, inoltre introduce il concetto di Progetto di Vita e le disposizioni relative agli accomodamenti ragionevoli.
Cosa cambia per le persone con disabilità nel 2024?
Il nuovo decreto, entrato in vigore il 30 giugno 2024, si propone di assicurare alle persone con disabilità il riconoscimento della propria condizione con la conseguente rimozione di ostacoli e attivazione dei sostegni per il pieno esercizio dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita.
Quali agevolazioni prevede la nuova Legge 104 sul lavoro?
Per promuovere l’occupazione giovanile il nuovo decreto prevede un’agevolazione per le assunzioni 2024 che consiste in un contributo destinato agli enti e alle organizzazioni del Terzo Settore che assumono a tempo indeterminato individui con disabilità di età inferiore ai 35 anni.
Cos’è il Fondo unico per l’inclusione?
Sotto tale cappello la Legge di Bilancio 2024 ha riunito tutte le risorse precedentemente allocate in fondi diversi. Questa agevolazione ha lo scopo di semplificare la gestione delle risorse e il finanziamento dei progetti a favore delle persone con disabilità, per garantire una maggiore coerenza e integrazione delle azioni.
Cos’è l’Assegno di inclusione?
Si tratta di un supporto finanziario mensile che ha preso il posto del reddito di cittadinanza, rivolto ai nuclei familiari in difficoltà economica, compresi quelli con almeno un membro disabile. Tale assegno destinato alle famiglie con ISEE annuale pari a massimo 6000 euro, viene erogato anche ai nuclei che raggiungono un ISEE pari a 7.560 euro se composti anche da persone gravemente disabili o non autosufficienti e può essere erogato anche come contributo per l'affitto fino a 3.360 euro annui, con un ulteriore incremento fino a 1.800 euro all'anno per determinate situazioni.